top of page

Cos'è Il Consiglio parrocchiale degli Affari Economici

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (C.P.A.E), è l’organismo che promuove ed esprime la collaborazione responsabile dei laici con il proprio parroco alla gestione amministrativa della Parrocchia, tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici quali:
- l’esercizio del culto;
- il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in servizio della      parrocchia;
- le attività pastorali e caritative.
È distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e opera nella sfera di sua competenza in conformità alle direttive pastorali diocesane e alle norme canoniche e civili.

Scopi del CPAE

a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività individuando i relativi mezzi di copertura;
b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo; 
c) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
d) curare la stesura e l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. can. 1284, § 2, n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
e) ferme restando le norme ecclesiastiche in materia, studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle necessità della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale e valutare l’opportunità di nuove collette a favore della parrocchia.

Membri del CPAE

a) parroco, che di diritto ne è il presidente;
b) vicari parrocchiali;
c) almeno tre fedeli per le parrocchie con meno di 2.000 abitanti e almeno cinque fedeli per le parrocchie con 2.000 abitanti e oltre, nominati dal parroco, sentite le indicazioni o comunque il parere del Consiglio pastorale parrocchiale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti.
I consiglieri siano noti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza.

Durata

I membri del C.P.AE. durano in carica 3 anni e il loro incarico può essere rinnovato.
Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall’ordinario diocesano.
In occasione della vacanza della parrocchia il Consiglio presta il suo aiuto a chi regge interinalmente la parrocchia, fermo restando il can. 540 § 2.

Poteri del consiglio

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa.
In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il parroco pertanto ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della parrocchia.
Ferma resta, comunque, la legale rappresentanza che in tutti i casi spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del canone 532.

Esercizio finanziario e rendiconto

L’esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il mese di marzo successivo, il parroco presenterà al vescovo diocesano il resoconto consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio.

bottom of page